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Regolamento interno di organizzazione

Testo unificato redazionalmente sulla base della delibera approvata dall’Assemblea nella seduta del 22 febbraio 2006 a norma dell’Art. 20, 1° comma, della legge 30 dicembre 1986, n. 936
TITOLO I

Organizzazione amministrativa

Art.1

(Ufficio di presidenza)

  1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro impartisce le direttive per lo svolgimento dell'azione amministrativa del Segretariato, per l'attuazione dei compiti del Consiglio medesimo e del programma approvato dall'Assemblea.
Art.2

(Segretario generale)

  1. Il Segretario generale, nell'esercizio delle funzioni che gli sono attri-buite dalle leggi e dai regolamenti e nell'ambito delle direttive impartite dall'Ufficio di presidenza, collabora con il Presidente nella definizione della proposta di programma di attività del Consiglio ed è responsabile della ge-stione amministrativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
  2. In particolare, il Segretario generale:
    • a) impartisce direttive e ne verifica l'attuazione per l'attività dei dipartimenti di cui all'art.3, coordinandoli ai fini dell'efficacia dell'azione amministrativa ed esercitando anche potere sostitutivo in caso di inerzia dei responsabili;
    • b) esercita i poteri di spesa a lui attribuiti nei limiti degli stanziamenti di bi-lancio;
    • c) esercita direttamente le funzioni di gestione delle risorse umane nonché quelle relative alla predisposizione e gestione del bilancio di previsione e del conto consuntivo. In ordine a tali funzioni può istituire, con propria de-terminazione e previa comunicazione all'Ufficio di Presidenza, l'Ufficio per la gestione delle risorse umane e quello di bilancio e ragioneria;
    • d) propone all'Ufficio di presidenza il conferimento degli incarichi di dire-zione dei dipartimenti;
    • e) può istituire, in via temporanea e in relazione a specifici progetti, servizi esterni ai dipartimenti, dandone preventiva comunicazione all'Ufficio di pre-sidenza;
    • f) dispone, su proposta dei Capi dipartimento, il conferimento degli incari-chi di responsabile degli uffici, dandone preventiva comunicazione all'Ufficio di presidenza;
    • g) provvede all'attribuzione ai dipartimenti ed uffici delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del programma loro assegnato;
    • h) dispone l'assegnazione del personale ai dipartimenti e agli uffici non in-seriti nei dipartimenti;
    • i) definisce l'orario di servizio in relazione alle esigenze funzionali dell'As-semblea, del Presidente, dell'Ufficio di presidenza e degli altri organi del Consiglio.
Art.3

(Organizzazione del segretariato generale)

  1. Il segretariato generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro si articola in dipartimenti di livello dirigenziale di prima fascia e in uffi-ci di livello dirigenziale di seconda fascia.
  2. Nell'ambito del segretariato generale sono istituiti due dipartimenti che, secondo competenze che saranno determinate dal Presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, provvedono all'attuazione del programma approvato dall'Assemblea, agli affari generali e all'informazione, alla comunicazione e alla documentazione nonché alla ge-stione delle risorse strumentali.
  3. Le attribuzioni dei dipartimenti, la modifica di essi, l'istituzione di nuovi dipartimenti, in funzione di nuovi compiti attribuiti al Consiglio nazio-nale dell'economia e del lavoro, e la soppressione dei dipartimenti medesi-mi sono disciplinate con determinazione del Presidente, su proposta del Segretario generale, su conforme parere dell'Ufficio di presidenza e previa deliberazione dell'Assemblea.
  4. Gli incarichi di Capi dipartimento sono conferiti su proposta del Se-gretario generale con determinazione del Presidente, su parere conforme dell'Ufficio di presidenza. Gli uffici interni ai dipartimenti sono individuati e le relative attribuzioni disciplinate con determinazione del Segretario generale, su proposta dei Capi dei dipartimenti, dandone preventiva comunicazione all'Ufficio di Presidenza.
  5. Con la medesima procedura del comma precedente, il Presidente può conferire ad uno dei Capi Dipartimento l'incarico di Vice Segretario Ge-nerale.
  6. Gli incarichi di responsabilità degli uffici interni ai dipartimenti sono conferiti con determinazione del Segretario generale, su proposta dei Capi dipartimento e previa comunicazione all'Ufficio di presidenza.
Art.4

(Controllo di gestione e valutazione)

  1. Nell'ambito del Segretariato generale del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro opera, in posizione di autonomia funzionale, l'Ufficio per il controllo interno che, nel perseguimento degli obiettivi e nelle forme indicate dal Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n.286:
    • a) cura il coordinamento e l'indirizzo metodologico delle attività di con-trollo di gestione;
    • b) supporta il Segretario generale nello svolgimento delle attività di cui all'art.5 del Decreto Legislativo n.286/1999 relativamente alle strutture che compongono il Segretariato generale.
Art.4 bis

(Valutazione e controllo strategico)

  1. La funzione di controllo strategico sull'attività del Segretariato gene-rale del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, di cui all'art.6 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 286, può essere svolta da un collegio di tre esperti, nominati con determinazione del Presidente del Consiglio Na-zionale dell'Economia e del lavoro, su deliberazione dell'Ufficio di Presiden-za. I componenti del Collegio sono individuati fra esperti di comprovata competenza in materia di organizzazione aziendale e di valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e della economicità della gestione nonché fra esperti particolarmente qualificati nelle materie economico-sociali.
  2. I risultati dell'attività di controllo sono riferiti annualmente all'Ufficio di Presidenza che ne dà comunicazione all'Assemblea.
Art. 5

(Capi dipartimento)

  1. I Capi dei dipartimenti curano l'organizzazione dei dipartimenti e ne dirigono l'attività secondo le disposizioni del Segretario generale; provvedo-no all'assegnazione delle risorse finanziarie agli uffici del Dipartimento.
  2. I Capi dei dipartimenti dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di comprovata inerzia. Sono responsabili in via esclusiva, nell'ambito delle rispettive competenze, dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
Art.6

(Direttori degli uffici)

  1. Ai direttori degli uffici spetta la gestione delle risorse umane, finan-ziarie, tecniche e amministrative e di controllo loro assegnate.
  2. I direttori degli uffici dirigono, coordinano e controllano l'attività dei servizi e dei responsabili dei procedimenti amministrativi che da essi dipen-dono, anche con poteri sostitutivi in caso di comprovata inerzia. Sono re-sponsabili in via esclusiva, nell'ambito delle rispettive competenze, dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
Art.7

(Ufficio di segreteria del Presidente)

  1. Per l'esercizio delle funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti, il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro può avva-lersi di un Ufficio di segreteria di diretta collaborazione, articolato in unità operative, avente esclusive competenze di supporto del Presidente e di raccordo con il Segretario generale.
  2. Il personale dell'ufficio di segreteria, nel numero massimo di 8 unità, è scelto dal Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con contratti a tempo determinato di durata massima non superiore a quella della consiliatura. Funzioni e trattamento economico di detto personale so-no stabilite dal Presidente, su conforme parere dell'Ufficio di presidenza.
  3. All'interno dell'ufficio di segreteria l'eventuale conferimento di un in-carico di livello dirigenziale avviene con le modalità e con le procedure pre-viste dall'art.19, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80.
Art.8

(Modalità di accesso)

  1. I concorsi pubblici per l'accesso agli impieghi del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono banditi con provvedimento del Segretario generale, sulla base della normativa vigente per l'assunzione agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.
  2. Le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento sono adottate dal Presidente, su proposta del Segretario generale, previo parere conforme dell'Ufficio di presidenza, e in base alla programmazione del fabbisogno di personale.
Art.9

(Dotazione organica)

  1. La dotazione organica del CNEL, ai sensi del DPCM del 28 dicem-bre 1994, è confermata nella misura massima di 106 unità.
  2. Con determinazione del Presidente, da emanarsi su proposta del Segretario Generale e previa deliberazione dell'Assemblea nonché sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative, si procede alla revisione trien-nale della dotazione organica in funzione del programma di attività del CNEL. La prima revisione triennale è effettuata entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Le variazioni della dotazione organica che non danno luogo ad aumento di spesa sono approvate con determina-zione del Presidente, su proposta del Segretario Generale e conforme pare-re dell'Ufficio di Presidenza, sentite le OO.SS rappresentative
  3. Con determinazione del Presidente, su proposta del Segretario Generale, sentito l'Ufficio di Presidenza, entro un mese dalla prima revisio-ne della dotazione organica viene formulato il programma triennale del fab-bisogno del personale al fine di assicurare le esigenze di funzionalità del CNEL, compatibilmente con le disponibilità di bilancio
  4. Qualora la revisione triennale della dotazione organica e la pro-grammazione triennale del fabbisogno di personale comportino un aumento di spesa si procede ai sensi dell'art.6, comma 4 del D.lgs 29/93 e successi-ve modificazioni .
Art.10

(Acquisizioni gestionali specialistiche)

  1. Per esigenze gestionali interne cui non si possa far fronte con per-sonale in servizio, il Segretario generale può conferire con motivata deter-minazione, dandone preventiva comunicazione all'Ufficio di presidenza e nei limiti di spesa annualmente fissati in bilancio, specifici incarichi profes-sionali individuali.
  2. Con le stesse modalità, di cui al comma 1, il Segretario generale può procedere alla esternalizzazione di servizi, sentite le organizzazioni sinda-cali rappresentative.
Art.11

(Contratti di ricerca, studio e consulenza)

  1. Sulla base del programma di lavoro, ai fini della predisposizione de-gli elementi di studio e documentazione necessari all'attività degli organi consiliari, nonché, in generale, per il perseguimento dei fini istituzionali, il Presidente, accertata l'impossibilità di far fronte a tali compiti con risorse in-terne al Segretariato, di propria iniziativa o su proposta degli organi colle-giali del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, e per il tramite del Segretario generale, può conferire incarichi temporanei per studi, indagini, attività di promozione e di organizzazione di iniziative ad esperti di ricono-sciuta competenza, anche estranei all'amministrazione dello Stato nonché per attività di partecipazione ad iniziative anche a carattere seminariale. Il conferimento dell'incarico avviene previo parere dell'Ufficio di presidenza, nei limiti di spesa annualmente stabiliti.
  2. Agli stessi fini di cui al comma 1, possono essere stipulate delle convenzioni di ricerca, ai sensi dell'art.19 della legge 30 dicembre 1986, n.936, su determinazione dell'Ufficio di presidenza, qualora la spesa non superi l'importo di Euro 5.000, e su delibera dell'Assemblea ove la spesa sia di importo superiore.
  3. Il Presidente, su conforme parere dell'Ufficio di presidenza, può au-torizzare, altresì, la stipulazione di un numero massimo di cinque contratti di consulenza la cui durata non superi il termine della consiliatura e in materie che rientrino nei fini istituzionali del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
  4. Gli incarichi e le convenzioni di ricerca vengono conferiti, previa veri-fica da parte del Segretario generale, limitata all'accertamento della effettiva disponibilità nell'apposito capitolo di bilancio, sulla base di un contratto nel quale sono determinati, in ogni caso, la natura e l'oggetto della prestazione, i termini della sua esecuzione, nonché il corrispettivo per la stessa. La me-desima procedura si applica per i contratti di cui al comma 3.
  5. Il Presidente, su parere conforme dell'Ufficio di presidenza, può con-cedere il patrocinio del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ad i-niziative esterne di interesse del Consiglio, per le quali possono essere de-liberati contributi finanziari.
Art.12

(Contratti di lavoro flessibili)

  1. Il Segretario generale, nei limiti delle disponibilità finanziarie del bi-lancio del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, per assicurare la migliore attuazione del programma di attività del Consiglio può avvalersi, nel limite di 12 unità, di personale scelto con le forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro nelle imprese dalla contrattazione collettiva.
Art.13

(Poteri di indirizzo nei confronti dell'A.R.A.N.)

  1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro esercita il potere di indirizzo nei confronti dell'A.R.A.N. e le altre competenze in materia di pro-cedure di contrattazione collettiva relativa al personale del segretariato ge-nerale, ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, attraverso un apposito comitato.
Art.14

(Formazione del personale)

  1. Il segretariato generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro organizza apposite attività di formazione, aggiornamento e perfezio-namento del personale, utilizzando strutture pubbliche e private, al fine di favorire uno sviluppo professionale dei dipendenti finalizzato all'attuazione dei compiti e del programma di attività del Consiglio.
  2. Il piano formativo, predisposto dal Segretario generale su proposta dei Capi dipartimento e avvalendosi dell'ufficio del personale, ha durata an-nuale e si ispira agli elementi desumibili dalla contrattazione collettiva. Esso è approvato previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresen-tative.
  3. Al fine di aggiornare la preparazione professionale dei dipendenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro il Segretario generale può stipulare accordi con imprese ed enti.
  4. Al fine di cui al comma 3 il Segretario generale può altresì autorizza-re dirigenti e dipendenti a prestare servizio temporaneo presso altre ammi-nistrazioni, nonché presso organismi della Unione europea o internazionali.
Art.15

(Servizi sociali)

  1. In favore del personale comunque in servizio presso il Consiglio na-zionale dell'economia e del lavoro, possono essere assunte iniziative per i-stituire servizi e prestazioni sociali.
  2. Al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1 contribuiscono i dipendenti e il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
Art.16

(Partecipazione sindacale)

  1. Il contratto collettivo nazionale disciplina i rapporti sindacali e gli isti-tuti della partecipazione anche con riferimento agli atti interni di organizza-zione aventi riflessi sul rapporto di lavoro.