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Atti di accertamento in esito alla consultazione dell'archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro di cui all' articolo 17 della legge 30 dicembre del 1986, n. 936


 

Nell’ottica di potenziamento della funzione di servizio pubblico richiamata dall’articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, il Consiglio, su indicazione delle Parti sociali in esso rappresentate, ha da tempo avviato una interlocuzione permanente con i soggetti istituzionali a vario titolo interessati a ridefinire i parametri di classificazione degli accordi nazionali di contrattazione collettiva.

L’allineamento dei codici contratto adottati da CNEL e INPS e la conseguente messa a regime del codice unico alfanumerico introdotto con l’articolo 16-quater del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120) rendono possibile estrarre - su richiesta dei soggetti interessati - informazioni utili a identificare elementi di selettività fra i CCNL afferenti allo stesso settore, in ordine al numero di imprese che dichiarano di applicare un determinato CCNL e alla platea di lavoratori coinvolti, sebbene tali indicazioni non siano sufficienti a definire il “CCNL sottoscritto dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative”. Il Consiglio ha adeguato il proprio ordinamento interno con la norma regolamentare sotto riportata.

 

 

Regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure approvato il 17/07/2019(G. U. 12 agosto 2019, n. 188)

Art. 24. Consiglio di Presidenza in sede consultiva per la resa degli accertamenti in esito alla consultazione della banca dati e dell'archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro di cui all' articolo 17 della legge 30 dicembre del 1986, n. 936.

 

1. Il CNEL esegue gli accertamenti specifici delle consultazioni della banca dati e dell'archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro di cui all' art. 17 della legge 30 dicembre del 1986, n. 936, richiesti dagli organi costituzionali ovvero dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e degli enti ed istituzioni interessati, quale base comune di riferimento a fini di studio, decisionali ed operativi.

2. Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ricevuta la richiesta presentata dai soggetti di cui al comma 1, convoca il Consiglio di Presidenza in sede consultiva ovvero, in casi di particolare urgenza, l'Ufficio di Presidenza in sede consultiva, per l'esame della richiesta stessa e della documentazione allegata sotto il profilo dell'ammissibilità, nominando contestualmente relatore uno dei componenti.

3. La decisione afferente l'ammissibilità della richiesta è assunta con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Delle sedute è redatto verbale.

4. Nel caso di inammissibilità della richiesta il presidente comunica la decisione del Consiglio, con nota a sua firma, al soggetto richiedente, allegando copia del verbale con le motivazioni della decisione.

5. Nel caso di richiesta ammissibile il presidente trasmette alla Commissione dell'informazione di cui all' art. 16 della legge 30 dicembre del 1986, n. 93i6, la richiesta stessa unitamente alla documentazione allegata ed al verbale di seduta del Consiglio.

6. La Commissione dell'informazione, cui partecipano il relatore ed il dirigente preposto all'ufficio di supporto agli organi collegiali, alla prima seduta utile, specifica, in relazione al caso concreto, le direttive di cui al citato art. 16, comma 2, lettere d) ed e)i , della legge 30 dicembre del 1986, n. 93i6 ed assegna un termine congruo per provvedere all'estrazione dei dati pertinenti dalla banca dati e dall'archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro di cui all' art. 17 della sopra citata legge .

7. Entro il termine di cui al comma 6, il dirigente preposto all'ufficio di supporto agli organi collegiali redige e sottoscrive un rapporto sulle risultanze della consultazione qualificata della banca dati e lo trasmette alla Commissione dell'informazione. La Commissione, verificata la coerenza del rapporto con le direttive impartite, lo trasmette al Consiglio di Presidenza.

8. Il Consiglio di Presidenza, esaminato il rapporto e svolte le eventuali osservazioni, dispone per l'invio del rapporto unitamente alla sintesi delle proprie valutazioni risultanti dal verbale di approvazione, al soggetto richiedente.