Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Art. 26.
Piattaforma comune
- La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, al fine di elaborare proposte in materia di piattaforme comuni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera n), da sottoporre alla Commissione europea, convoca apposite conferenze di servizi cui partecipano le autorita' competenti di cui all'articolo 5. Sulla ipotesi di piattaforma elaborata dall'autorita' competente di cui all'articolo 5 o, in mancanza, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, vengono sentiti, se si tratta di professioni regolamentate, gli ordini, i collegi o gli albi, ove esistenti, e, in mancanza, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale, se si tratta di professioni non regolamentate in Italia, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale e, se si tratta di attivita' nell'area dei servizi non intellettuali e non regolamentate, le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale.
- All'elaborazione di piattaforme comuni, proposte da altri Stati membri, partecipano le autorita' competenti di cui all'articolo 5, sentiti, se si tratta di professioni regolamentate, gli ordini, i collegi o gli albi, ove esistenti, e, in mancanza, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale, se si tratta di professioni non regolamentate in Italia, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale e, se si tratta di attivita' nell'area dei servizi non intellettuali e non regolamentate, le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale. Analogamente si procede in ogni altro caso in cui a livello europeo deve essere espressa la posizione italiana in materia di piattaforma comune.
- Al fine della valutazione in ordine alla rappresentativita' a livello nazionale delle professioni non regolamentate si tiene conto:
- a) della avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni;
- b) della adozione di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica, senza scopo di lucro, la precisa identificazione delle attivita' professionali cui l'associazione si riferisce e dei titoli professionali o di studi necessari per farne parte, la rappresentativita' elettiva delle cariche interne e l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilita', la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attivita' dei relativi organi, la esistenza di una struttura organizzativa, e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalita' dell'associazione;
- c) della tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
- d) di un sistema di deontologia professionale con possibilita' di sanzioni;
- e) della previsione dell'obbligo della formazione permanente;
- f) della diffusione su tutto il territorio nazionale;
- g) della mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attivita' dell'associazione medesima.
- Qualora le qualifiche professionali del richiedente rispondano ai criteri stabiliti nel provvedimento comunitario di adozione della piattaforma comune, il riconoscimento professionale non puo' prevedere l'applicazione dei provvedimenti di compensazione di cui all'articolo 22. Le associazioni in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente sono individuate, previo parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per le politiche europee e del Ministro competente per materia.
- Se successivamente all'adozione da parte dell'Unione europea le autorita' competenti di cui all'articolo 5 ritengono che i criteri stabiliti nel provvedimento comunitario di adozione della piattaforma comune non offrano piu' garanzie adeguate quanto alle qualifiche professionali, ne informa il coordinatore di cui all'articolo 6 che cura la trasmissione dell'informazione alla Commissione europea per le iniziative del caso.