Regolamento concernente la designazione di componenti in organismi pubblici

ART. 1
  1. Le designazioni di componenti in organismi pubblici a carattere nazionale, di cui all'art. 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono approvate dall'assemblea a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Qualora nelle prime due votazioni tale maggioranza non venga raggiunta, si procede ad una terza votazione nella quale e' eletto chi consegue il maggior numero dei voti purche' essi non siano inferiori ad un terzo dei consiglieri in carica.
  2. Le designazioni sono trasmesse al Presidente del Consiglio o al Ministro competente entro dieci giorni dalla deliberazione stessa.
  3. Le ulteriori norme relative a tali designazioni sono approvate a norma del comma 1 dell'art. 20 della legge 30 dicembre 1986, n. 936.