Nel 2015 il legislatore, con il Decreto legislativo n.81, ha cambiando l’Art. 2103 del Codice Civile assegnando alla contrattazione collettiva la funzione di definire la mobilità professionale in azienda e, a voler guardare oltre l’attualità, la relazione tra macchina intelligente e lavoratori. Su questo tema di grandissima attualità il Consigliere del Cnel Michele Faioli, professore dell'Università di Roma Tor Vergata, ha scritto un libro monografico: “Mansioni e macchina intelligente”, (Giappichelli, 2018). Il libro sarà presentato il 21 novembre, alle ore 16 a Roma presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università "La Sapienza", con interventi della prof.ssa Silvia Ciucciovino, consigliere del CNEL e pro rettore dell’Univ. Roma Tre, il prof. Maurizio Del Conte, presidente dell’ANPAL, il prof. Maurizio Franzini, presidente vicario dell’ISTAT, con coordinamento dei lavori da parte della prof.ssa Paola Bozzao, Sapienza Univ. Roma.
D1. Qual è la relazione tra mansioni e macchina intelligente?
La macchina intelligente è un motore di innovazione che proietta il lavoro verso scenari di progresso e di sicurezza. La relazione tra mansioni e macchina intelligente è data dall’organizzazione aziendale. Più complessa e tecnologica è tale organizzazione, più stretta è la relazione tra mansioni e macchina intelligente. La macchina intelligente è una macchina che impara dai propri errori, impara e decide, creando essa stessa strutture algoritmiche computazionali. Nella fabbrica 4.0 ciò significa che, in molti casi, la macchina intelligente gestisce il lavoro umano, coordina, da istruzioni, vigila, etc.
D2. In che modo le imprese stanno affrontando il cambiamento? C’è un processo di ibridismo già in atto: ogni volta che un lavoratore interagisce con una macchina intelligente (un “cobot”, ma anche solo uno smartphone o un computer) diviene una specie di cyborg.
E’ vero. Ogni volta che un lavoratore interagisce con una macchina intelligente (un “cobot”, ma anche solo uno smartphone o un computer) diviene una specie di lavoratore-cyborg. Ciò significa che nella fabbrica 4.0 viene a crearsi una relazione tra datore di lavoro e lavoratore che si arricchisce della funzione che svolge la macchina intelligente. C’è, in altre parole, un terzo elemento (la macchina intelligente) che reagisce con il lavoratore in modo biunivoco. C’è un ibridismo tra lavoratore e macchina di cui il diritto del lavoro deve occuparsi.
D3. Le norme attuali sono sufficienti a gestire un fenomeno di questo tipo in Italia e in altri paesi?
Nel nostro ordinamento nel 2015 il legislatore ha assegnato alla contrattazione collettiva la funzione di definire la mobilità professionale in azienda e, a voler guardare oltre l’attualità, la relazione tra macchina intelligente e lavoratori. In molti casi, già oggi, la contrattazione collettiva sa già molto meglio del legislatore i processi organizzativi della fabbrica 4.0. In altri paesi europei troviamo logiche simili: il contratto collettivo, anche decentrato, ha una funzione determinante in Francia e in Germania in queste materie. Il legislatore italiano ha allineato, nel 2015, l’art. 2103 c.c. alle esperienze europee più interessanti, ponendo l’autonomia collettiva al centro di questi fenomeni. E’ una impostazione che va sostenuta e salvaguardata.