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Le competenze del CNEL in tema di professioni non regolamentate

Questo l'elenco delle associazioni professionali per le quali il CNEL ha fornito, su richiesta del Ministero della Giustizia, il parere previsto dalla normativa non più in vigore.

I compiti svolti dal CNEL in materia di professioni non regolamentate.

In attuazione della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali, il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 affidava al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro il compito di esprimersi sulla idoneità delle associazioni professionali che ne facciano richiesta a partecipare alla messa a punto di uno strumento europeo di riconoscimento preventivo di competenze professionali e profili formativi. Il decreto, al fine di garantire la piena applicazione del diritto di stabilimento - ossia del diritto di ogni cittadino europeo di stabilirsi in qualunque Paese dell'Unione e di esercitarvi l'attività esercitata nel Paese d'origine - introduceva nel nostro ordinamento lo strumento delle cosiddette piattaforme comuni.

L'art. 26 del citato decreto prevedeva che nella definizione di tali piattaforme siano coinvolte, con diverse procedure, sia le professioni regolamentate (quelle per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione ad albi), sia le associazioni rappresentative sul territorio nazionale delle professioni non regolamentate. Il comma 3 dell'art. 26 indicava in dettaglio i requisiti che le associazioni non regolamentate dovevano possedere al fine di essere individuate fra i soggetti da coinvolgere. L'individuazione di tali associazioni avveniva formalmente con decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministro per le Politiche europee e del Ministro competente per materia, previo parere del CNEL.

Il CNEL si è espresso con pareri (in base al disposto della legge 30 dicembre 1986, n. 936, art. 11) obbligatori ma non vincolanti circa possesso da parte di ogni singola associazione dei requisiti indicati dal citato art. 26.

I pareri venivano richiesti dal Ministero della Giustizia, non dalla singola associazione, e comportavano non già un riconoscimento dell'associazione, ma una valutazione sull'idoneità della stessa a partecipare all'eventuale elaborazione delle piattaforme comuni a livello europeo.

Per ogni richiesta pervenuta al CNEL dal Ministero della Giustizia, la Commissione politiche del lavoro (II) - competente sul tema del lavoro professionale - svolgeva un'istruttoria avvalendosi dell'Ufficio II di supporto agli organi collegiali. Il parere veniva trasmesso al Ministero.

 


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