Secondo le previsioni di cui all’art. 38 del Regolamento degli organi, organizzazione e procedure del CNEL recante “Acquisizioni gestionali specialistiche” e in conformità a quanto stabilito dall’articolo 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per esigenze gestionali interne cui non si possa far fronte con personale in servizio, il Segretario Generale può conferire con motivata determinazione, dandone preventiva comunicazione all’Ufficio di Presidenza e nei limiti di spesa annualmente fissati in bilancio, specifici incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, aventi carattere di temporaneità e previa verifica dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno del Segretariato.
Il compenso massimo annuo lordo commisurato alla prestazione e proporzionato al tipo di attività, fatte salve motivate eccezioni e in caso di rapporti regolati da specifiche normative anche di settore, non può essere superiore all’indennità stabilita per i Consiglieri del CNEL in attuazione dell’articolo 8 bis della Legge 30 dicembre 1986, n. 936 con il regolamento di cui all’articolo 20 della medesima normativa. Nello svolgimento dell’attività, l’incaricato dovrà assicurare il rispetto delle norme contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici (Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62).
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d.lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Data di aggiornamento: 23/04/2025
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