Il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro

About CNEL
Il CNEL, Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, è un organo di rilievo costituzionale previsto dall’articolo 99 della Costituzione italiana. Ha funzione consultiva rispetto al Governo, alle Camere e alle Regioni con potere di iniziativa legislativa; ha facoltà di contribuire all’elaborazione della legislazione economica e sociale.

Attribuzioni e funzioni del CNEL

La Legge n. 936 del 30 dicembre 1986 attribuisce al CNEL le seguenti funzioni:
a) attività consultiva, attraverso l’emanazione di pareri in materia economica, sociale e del lavoro su richiesta di ciascuna Camera, del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;
b) iniziativa legislativa nell’ambito delle materie di competenza;
c) partecipazione all’elaborazione della legislazione economica e sociale, attraverso pareri, indagini e studi su richiesta delle Camere, del Governo, delle Regioni o delle Province autonome oltre che su propria iniziativa;
d) attività informativa e conoscitiva come segue:

  • Esamina la relazione previsionale e programmatica che il Ministro dell’Economia e delle Finanze è tenuto a presentare al Parlamento;
  • Approva rapporti predisposti da apposito comitato o dalla commissione per l’informazione sugli andamenti generali, settoriali e locali del mercato del lavoro;
  • Valuta gli assetti normativi e retributivi espressi dalla contrattazione collettiva per agevolare l’elaborazione di risultati univoci sui singoli fenomeni;
  • Esprime proprie valutazioni sull’andamento della congiuntura economica e fornisce proprie direttive agli istituti incaricati di redigere il rapporto di base;
  • Esamina le politiche comunitarie e la loro attuazione;
  • Formula osservazioni e proposte di propria iniziativa sulle materie ad esso affidate.

Presso il CNEL è istituito l'Archivio Nazionale dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro quale fonte ufficiale in materia di contrattazione collettiva nazionale, come previsto dall’articolo 17 della Legge n. 936 del 30 dicembre 1986.

Ampliamento delle attribuzioni e delle funzioni del CNEL

La legge 4 marzo 2009, n. 15 ha ampliato le attribuzioni del CNEL prevedendo:

  • La redazione di una relazione annuale al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini;
  • La raccolta e aggiornamento dell’Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro nel settore pubblico;
  • La promozione e organizzazione di una conferenza annuale sull’attività compiuta dalle amministrazioni pubbliche, con la partecipazione di rappresentanti delle categorie economiche e sociali, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di studiosi qualificati e di organi di informazione, per la discussione ed il confronto sull’andamento dei servizi delle pubbliche amministrazioni e sui problemi emergenti.
Ulteriori funzioni sono state attribuite al CNEL dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, articolo 28 che prevede la partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione della posizione italiana su iniziative dell'Unione europea; la legge 6 marzo 1998, n. 40, articolo 40, comma 3, e il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, articolo 42, comma 3 che istituisce presso il CNEL un Organismo nazionale di coordinamento delle politiche di integrazione degli immigrati.

Composizione del CNEL

Il CNEL è composto da 64 consiglieri, così ripartiti:

  • 10 esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica:
    • 8 sono nominati dal Presidente della Repubblica;
    • 2 sono proposti dal Presidente del Consiglio dei ministri;
  • 48 in rappresentanza delle categorie produttive: 22 per il lavoro dipendente (comprensivi dei 3 delegati per dirigenti, quadri pubblici e privati), 9 per il lavoro autonomo, 17 per le imprese;
  • 6 Rappresentanti designati dal Consiglio Nazionale del Terzo Settore, di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L’incarico di consigliere è incompatibile con la carica di parlamentare, di esponente del Governo e di membro di Consigli regionali. La durata dell’incarico è di cinque anni e possono essere riconfermati o revocati su richiesta delle istituzioni o organizzazioni che li hanno designati.

infografica
Nell’ambito delle attività istituzionali, il CNEL partecipa al dialogo e al confronto, sui temi di propria competenza, con soggetti omologhi e con rappresentanze a livello nazionale e internazionale, tra le quali il Comitato Economico e Sociale Europeo .

Fonti normative