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Incarichi e consulenze di cui all’articolo 34 del Regolamento CNEL

In conformità alle disposizioni di cui all’art. 34 del Regolamento degli organi, organizzazione e procedure del CNEL recante “Struttura di diretta collaborazione del Presidente”, per l’esercizio delle funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti, il Presidente del CNEL può avvalersi di una struttura di diretta collaborazione sino ad un massimo di quattordici unità, avente competenze di supporto del Presidente e di raccordo con il Segretariato generale e con gli organi collegiali.

Le unità del contingente della struttura sono scelte dal Presidente del CNEL intuitu personae, per una durata massima non superiore a quella del mandato presidenziale.

I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d.lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

 

Data di aggiornamento: 23/04/2025


Sezione in aggiornamento