Deliberato dall'Assemblea nella seduta del 28 novembre 1989, in attuazione dell'art. 1, III comma, del Regolamento approvato con D.P.R. 25 settembre 1989
ART. 1
- Il CNEL procede alla designazione di componenti di organismi pubblici secondo quanto dispongono le leggi che gli conferiscono il relativo potere, con la procedura fissata dall'art.13 della legge 30 dicembre 1986, n.936 e dal D.P.R. 25 settembre 1989, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.228 del 29 settembre 1989.
- Due mesi prima della scadenza in carica dei designati, il Presidente del CNEL ne dà comunicazione al Consiglio, i cui membri possono far pervenire al Presidente le candidature che intendono proporre.
- Il Presidente, sentito il Comitato di Presidenza, affida ad uno o ad entrambi i vice Presidenti il compito di promuovere le iniziative necessarie al fine di giungere ad una intesa sulle candidature da presentare.
- In caso di mancato accordo preliminare sulle candidature, il Presidente convoca il Comitato di Presidenza. In ogni caso la questione è rimessa all'Assemblea.
- Le deliberazioni del CNEL sono adottate dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Qualora nelle prime due votazioni tale maggioranza non venga raggiunta, si procede ad una terza votazione nella quale viene eletto chi ottiene il maggior numero dei voti purchè essi non siano inferiori ad un terzo dei consiglieri in carica.
- Le designazioni, unitamente all'esito delle votazioni della Assemblea, sono trasmesse al Presidente del Consiglio o al Ministro competente entro dieci giorni dalla data della deliberazione.
- I designati negli organismi pubblici nazionali riferiscono annualmente al Presidente del CNEL sulla attività svolta negli organi di cui sono stati chiamati a far parte. Una relazione complessiva sulla suddetta attivitá verrà annualmente sottoposta alla Assemblea.