PARI OPPORTUNITÀ, UN DDL DEL CNEL PER MODIFICARE IL CODICE
È stata annunciata in Aula alla Camera la proposta di legge C. 1925 del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro per modificare l’art. 46 relativo al Rapporto sulla situazione del personale del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”.
La proposta è presentata ai sensi dell’art. 99, comma 3, della Costituzione ed è stata approvata dall’Assemblea del CNEL nella seduta del 30 maggio 2019, su iniziativa della vicepresidente Gianna Fracassi.
Senza aggravio di costi per le casse dello Stato, la proposta di legge, contenuta nel programma delle attività del CNEL per il biennio 2019-2020, rappresenta il continuum di un percorso avviato negli anni precedenti e culminato nella costituzione, nell’ambito della Commissione II Politiche sociali e sviluppo sostenibile, delForum permanente sulla parità di genere, nato con l’obiettivo di mettere in rete le diverse organizzazioni impegnate su questo tema, in particolar modo quelle che lavorano sui problemi dell’occupazione femminile.
Secondo l’Eurostat in Italia esiste un gap retributivo di genere, parametrato sul salario annuale medio, attorno al 43%, di almeno 2 punti percentuali superiore alla media europea (41,1%). La penalizzazione retributiva colpisce ancor più le lavoratrici madri per le rigidità dell’organizzazione del lavoro e per la inadeguatezza del welfare aziendale: il Rapporto annuale INPS 2018 riporta una perdita del 35% dello stipendio delle donne occupate a seguito della nascita di un figlio.
“Ancora oggi - si legge nella relazione tecnica - nel mercato del lavoro hanno luogo discriminazioni di genere che ostacolano la piena integrazione degli uomini e delle donne nella vita economica e sociale. Occorre una formulazione normativa che renda certo l’arco temporale di riferimento del rapporto, al fine di garantire un flusso di dati tracciati, nonché la comparazione e valutazione degli stessi”.
Punti qualificanti del testo, un solo articolo, sono i commi 4-5, secondo cui “Qualora, nei termini prescritti, le aziende non trasmettano il rapporto sulla situazione del personale, l’Ispettorato territoriale del lavoro invita le aziende stesse a provvedere entro 60 giorni. In caso di inottemperanza, l’Ispettorato stesso applica una sanzione fino all’uno per cento del monte retributivo aziendale. In caso di reiterazione dell’inottemperanza, si applica la sospensione per un anno dei benefici contributivi e fiscali eventualmente goduti dall'azienda”.
In base a quanto prevede il comma 5, “Con cadenza biennale, il CNEL, tenendo conto anche della Relazione sul bilancio di genere redatta ai sensi dell’articolo 38-septies, comma 3-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, trasmette una relazione al Parlamento nella quale sono contenute considerazioni e proposte, anche legislative, funzionali a garantire effettive condizioni di pari opportunità di genere nel mercato del lavoro”.
“Nell’attuale Consiliatura - dichiara la vicepresidente Fracassi - abbiamo varato un programma per sviluppare azioni concrete volte a contrastare le numerose forme di disparità come il divario retributivo sia salariale che sociale, la conciliazione dei tempi di vita-lavoro, il rafforzamento dei servizi a sostegno della famiglia a partire dalla scuola per l’infanzia”.
Scarica il testo del DDL presentato alla Camera