Vai al menu principale Vai al contenuto principale

Regolamento per l'affidamento di incarichi di ricerca

di cui all’art. 19, comma 3, della legge 30 dicembre 1986, n. 936 approvato nella seduta d’Assemblea del 9 aprile 2008

Il Consiglio Nazionale dell'economia e del Lavoro

considerato che:
  • a. L'articolo 99 della Costituzione definisce la natura costituzionale del CNEL, al pari degli altri organi previsti dalla carta costituzionale.
  • b. La legge di riforma del 1986 conferma al CNEL l'autonomia di potestà normativa (Legge 936/86, art. 19, comma 3, e art. 20)
  • c. La legge prevede espressamente che il CNEL usufruisca di istituti di ricerca e consulenti esterni per l'attuazione delle sue attività istituzionali.
  • d. La legge istitutiva, la legge di riforma e la conseguente normativa regolamentare interna hanno sempre rappresentato il punto di riferimento vincolante per l'affidamento, da parte del CNEL, di ricerche e/o convenzioni a carattere individuale ad enti esterni pubblici o privati;

emana il seguente regolamento.

PARTE PRIMA
(procedure per la costituzione del Registro)
Articolo 1

Il presente regolamento formalizza le procedure già in atto per l'affidamento da parte del CNEL di incarichi di ricerca, funzionali alla realizzazione del proprio programma di attività, ad enti esterni pubblici e privati.

Articolo 2

Il CNEL, autonomamente, si attiene, in tale materia, alle disposizioni previste per la pubblicità degli atti.

Articolo 3

E' costituito un Registro di Istituti, Enti di riconosciuta competenza, Università, disponibili a collaborare con il CNEL.

Articolo 4

Il Registro, proposto dal Comitato di Presidenza, può essere aggiornato su richiesta dei consiglieri, previa istruttoria dell'Amministrazione sulla documentazione prodotta e con gli stessi vincoli di adeguata documentazione e di procedure di cui al successivo articolo 6. Il Registro viene approvato dall'Assemblea.

Articolo 5

L'inserimento nel Registro o la richiesta preliminare di progetto per ricerche non costituiscono in alcun modo titolo per l'assegnazione della commessa che è di competenza dell'Assemblea.

Articolo 6

Gli Enti, gli Istituti e le Università interessati a collaborare con il CNEL, al fine di essere presi in considerazione per l'inserimento nel Registro, sono tenuti a presentare il profilo della propria struttura ed attività; a garantire la regolarità dei rapporti di lavoro in essere, nonché a sottoscrivere per accettazione il presente regolamento attuativo. L'elenco degli Enti, degli Istituti e delle Università, in possesso dei requisiti di cui sopra, è consultabile, su richiesta, dai consiglieri del CNEL. Su richiesta scritta e motivata è accessibile anche a soggetti esterni.

Articolo 7

Il CNEL pubblica sul suo portale le commesse di lavoro intellettuale assegnate, specificando, per ognuna di esse, il soggetto assegnatario e le relative convenzioni nel loro testo integrale.

Articolo 8

Gli uffici del CNEL forniscono agli Organi consiliari l'elenco delle maggiori realtà scientifiche del settore, anche diviso per materie di competenza. Tale elenco, votato dall'Assemblea del CNEL, rappresenta la base costitutiva del Registro.

Articolo 9

In sede di prima applicazione, il Registro è costituito innanzitutto dagli Enti, dagli Istituti e dalle Università che hanno già collaborato con il CNEL. Detti Istituti, prima dell'affidamento di incarichi, dovranno attestare i requisiti di cui all'articolo 6.

PARTE SECONDA
(procedure per l'affidamento degli incarichi di ricerca)
Articolo 10

Il Segretariato Generale predispone un "contratto tipo" per convenzioni di ricerca da presentare ai soggetti inseriti nel Registro. Il "contratto tipo" deve prevedere modalità accertative per evitare conflitti di interesse, nonché la riserva dell'esclusiva a favore del CNEL dei diritti di sfruttamento e di utilizzazione dei lavori forniti.

Articolo 11

Il Presidente dell'Organo Collegiale competente o il consigliere delegato presenta una o più proposte di interesse, formulate - a seguito di sua richiesta - da soggetti inseriti nel Registro, che abbiano particolare esperienza e qualificazione scientifico-professionale nella ricerca indicata. Tali proposte, dettagliate per gli elementi di interesse (elementi innovativi della ricerca, qualità dei ricercatori, entità delle risorse impegnate, costo complessivo), esplicitamente motivate, vengono sottoposte alla valutazione della Commissione o del Comitato, che assume la proposta prescelta attraverso il voto.

Articolo 12

L'Ufficio e il Comitato di Presidenza, prima dell'approvazione e del successivo invio della richiesta di convenzione all'Assemblea, possono chiedere alla Presidenza dell'Organismo di cui al precedente articolo 11 ulteriori elementi di valutazione.

Articolo 13

La proposta corredata di tutti i dati tecnico-scientifici ed economici necessari viene trasmessa all'Assemblea per la sua approvazione.