L’ art. 5, comma 1-ter, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 16 maggio 2014, n. 78, recante: "Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”, ha disposto che gli accordi di solidarietà siano depositati presso “l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, di cui all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936”, al fine di “favorire la diffusione delle buone pratiche e il monitoraggio costante delle risorse impiegate”.
Successivamente, l’art. 5, comma 1 del decreto interministeriale Lavoro-Economia del 7 luglio 2014 ha precisato che al deposito degli accordi di solidarietà presso il CNEL provvede la Direzione generale delle politiche attive e passive del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il deposito degli accordi di cui sopra va effettuato utilizzando il seguente indirizzo di posta certificata:
Deposito Accordi: [email protected]
In questa sezione si riportano gli accordi di solidarietà trasmessi al CNEL.
Informazioni più dettagliate sui contenuti dei contratti di solidarietà presenti in Archivio sono consultabili nell'ambito della sezione "Open Data".
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