LAVORO AUTONOMO. VIA LIBERA DEL CNEL A DDL IN MATERIA DI DEDUCIBILITÀ DEI CONTRIBUTI DI ASSISTENZA SANITARIA

29 ottobre 2026

Fino a 3.615,20 euro l’anno, come già previsto per i lavoratori dipendenti

Allineare le agevolazioni fiscali per la sanità integrativa tra lavoratori dipendenti e autonomi. È questo l’obiettivo del disegno di legge “Disposizioni in materia di deducibilità dei contributi di assistenza sanitaria versati dai lavoratori autonomi a enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale”, approvato oggi dall’Assemblea del CNEL. Attualmente un lavoratore dipendente può escludere dal proprio reddito fino a 3.615,20 euro l’anno di contributi versati a fondi e casse di assistenza sanitaria. Per autonomi e professionisti non è così: la deduzione vale solo per i fondi che integrano il Servizio sanitario nazionale, non per quelli che offrono anche prestazioni sostitutive. Ne deriva un divario di tutele che il CNEL si propone di colmare.

Il provvedimento approvato – che ha visto come relatore il consigliere Gaetano Stella – richiama il principio di uguaglianza e quello di capacità contributiva sancito dall’articolo 53 della Costituzione. Si muove inoltre in linea con il Pilastro europeo dei diritti sociali e con la Raccomandazione del Consiglio Ue del 2019 sull’accesso alla protezione sociale per lavoratori subordinati e autonomi.

“Nel nostro ordinamento esiste un profondo divario tra le protezioni sociali riservate ai lavoratori subordinati e quelle riservate ai lavoratori autonomi. Con questa proposta vogliamo porre rimedio a questa asimmetria: l’obiettivo è tutelare i diritti dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, incentivando lo sviluppo di forme organizzate di mutualità sanitaria che possano offrire una protezione più ampia e più efficace”, ha dichiarato il consigliere Gaetano Stella.

Con la modifica del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), la proposta stabilisce che i contributi versati volontariamente dal lavoratore autonomo a enti e casse con finalità esclusivamente assistenziale non concorreranno a formare il reddito, fino a 3.615,20 euro l’anno. Gli enti dovranno essere promossi dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative o dalle associazioni professionali previste dalla legge 4 del 2013, oppure operare in base a contratti e accordi collettivi di settore. Dovranno inoltre essere iscritti all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi del Ministero della salute e funzionare secondo i principi di mutualità e solidarietà.

Per evitare doppi benefici, nel tetto rientrano anche i contributi già dedotti per i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, che resta il pilastro del sistema. La mutualità sanitaria, se ben coordinata con il Servizio sanitario nazionale, può rafforzare così prevenzione e cura e contribuire ad alleggerire il carico sulla sanità pubblica.

Il ddl è un ulteriore tassello dell’impegno del CNEL per il welfare del lavoro autonomo, che ha già contribuito all’introduzione dell’ISCRO, oggi misura strutturale, e alla proposta di riforma del welfare dei professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, all’esame del Parlamento.