La proposta è volta a superare una rilevante criticità applicativa della disciplina vigente
Il 1° ottobre 2026 l’Assemblea del CNEL ha approvato una proposta di legge diretta a superare una rilevante criticità applicativa emersa nella prassi con riferimento alla dichiarazione di equivalenza delle tutele dei contratti collettivi negli appalti pubblici come regolata dal Codice dei contratti pubblici.
Il Codice dei contratti pubblici consente infatti all’operatore economico di applicare un contratto collettivo diverso da quello indicato dalla stazione appaltante, a condizione che garantisca ai lavoratori le medesime tutele economiche e normative. La disciplina vigente presenta tuttavia un disallineamento sul momento nel quale deve essere prodotta la relativa dichiarazione di equivalenza: l’articolo 11 del Codice dei contratti pubblici ne prevede l’acquisizione nei confronti dell’operatore economico individuato prima dell’affidamento o della aggiudicazione, mentre l’Allegato I.01 del Codice dei contratti pubblici ne richiede la trasmissione già al momento della presentazione della offerta.
L’incertezza interpretativa ha dato luogo a orientamenti contrastanti della giurisprudenza amministrativa sulla natura dell’adempimento e sulle conseguenze della mancata presentazione della dichiarazione insieme alla offerta. Alcune pronunce hanno attribuito alla previsione una funzione acceleratoria, mentre altra giurisprudenza ha considerato la dichiarazione elemento essenziale della offerta, con possibili conseguenze sulla ammissione alla gara.
La proposta CNEL mira a superare tale incertezza attraverso una disciplina unitaria, coerente anche con gli indirizzi espressi dall'ANAC. La dichiarazione di equivalenza può essere presentata insieme alla offerta, ma la sua mancata presentazione in questa fase non determina l’esclusione dalla gara. Qualora non sia stata anticipata, sarà acquisita dalla stazione appaltante nei confronti dell’operatore economico individuato e verificata prima dell’affidamento o della aggiudicazione.
Resta però fermo, nella proposta CNEL, un principio essenziale: la dichiarazione successivamente acquisita può riguardare esclusivamente la dimostrazione della equivalenza delle tutele assicurate dal CCNL già indicato nella offerta. Non può quindi essere utilizzata per sostituire il contratto collettivo dichiarato, modificare il costo della manodopera o intervenire su altri elementi sostanziali dell’offerta.
La proposta non modifica pertanto i criteri sostanziali attraverso i quali deve essere valutata l’equivalenza delle tutele dei contratti collettivi, ma chiarisce chi deve presentare la dichiarazione, quando deve essere acquisita e in quale momento deve essere verificata.
La proposta nasce dalla attività di osservazione svolta dalla Commissione dell’Informazione del CNEL sulla applicazione dell’articolo 11 del Codice dei contratti pubblici, che ha reso sempre più centrale la corretta individuazione dei contratti collettivi di riferimento e la verifica della equivalenza delle tutele nei procedimenti di gara (si veda, Contrattazione collettiva, classificazione delle attività economiche e prassi amministrative nella attuazione del codice dei contratti pubblici, Casi e Materiali CNEL n. 42/2026).
TIRABOSCHI: L’OBIETTIVO È DARE CERTEZZA AI RUP E ALLE IMPRESE E RIDURRE IL CONTENZIOSO
“Quella approvata oggi dalla Assemblea del CNEL – dichiara il consigliere Michele Tiraboschi, presidente della Commissione dell’Informazione e relatore del provvedimento – è una proposta molto semplice, ma con una ricaduta pratica rilevante. Oggi una stazione appaltante può trovarsi davanti a interpretazioni diverse sulla stessa questione: se la dichiarazione di equivalenza debba necessariamente accompagnare l’offerta e, soprattutto, se la sua assenza possa determinare l’esclusione della impresa dalla gara. Il CNEL propone di eliminare questa incertezza con una regola chiara: la dichiarazione può essere anticipata con l'offerta, così da accelerare la procedura, ma se manca non determina l’esclusione. Dovrà comunque essere acquisita dall’operatore individuato e verificata dalla stazione appaltante prima della aggiudicazione. In questo modo si evita di imporre un adempimento potenzialmente oneroso a tutti i concorrenti quando la verifica riguarda, in concreto, l’operatore destinato all'affidamento. Al tempo stesso vengono preservate integralmente le garanzie per i lavoratori e per la leale concorrenza tra operatori economici: non cambia il contratto dichiarato nella offerta, non possono cambiare i costi della manodopera e resta obbligatoria la verifica della effettiva equivalenza delle tutele prima della aggiudicazione. L’obiettivo è dare certezza ai RUP e alle imprese, ridurre il contenzioso e rendere più semplice l’applicazione di una disciplina importante per garantire concorrenza leale e tutela del lavoro negli appalti pubblici”.
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