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Codice alfanumerico

 

L’articolo 16-quater del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n. 120, ha istituito il codice alfanumerico unico per indicare i contratti collettivi nazionali di lavoro, prevedendo che, nelle comunicazioni obbligatorie al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e nelle denunce retributive mensili all’INPS, il dato relativo al CCNL applicato al lavoratore venga indicato mediante il codice alfanumerico unico attribuito dal CNEL, in sede di acquisizione del contratto nell’archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro (art. 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936).

La circolare INPS n. 170 del 12 novembre 2021 ha fornito le disposizioni operative utili al passaggio su Uniemens del codice alfanumerico unico attribuito dal CNEL. Tale passaggio è previsto a partire dalla dichiarazione di competenza dicembre 2021 e per i primi due mesi della fase transitoria l’invio della dichiarazione potrà essere effettuato utilizzando il nuovo codice alfanumerico del CNEL o il “vecchio” codice INPS. A regime, dalla competenza di febbraio 2022, la trasmissione del dato è prevista esclusivamente mediante il codice del CNEL.

Tale nuova modalità operativa adottata dall’INPS non comporterà alcun cambiamento nella procedura di acquisizione dei CCNL da parte del CNEL, che dovranno essere depositati secondo quanto previsto dalla normativa già in vigore, continuando a seguire le modalità di deposito già in essere.

I codici assegnati dal CNEL ai CCNL già depositati nell’Archivio sono acquisiti dall’INPS. A partire dal mese di dicembre 2021 sarà cura del CNEL comunicare all’INPS i nuovi codici assegnati ai CCNL depositati e tutte le eventuali modifiche riguardanti i codici in essere.