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Regolamento concernente le indennità spettanti al Presidente, ai Vice Presidenti ed ai Consiglieri del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro

Deliberato dall'Assemblea nella seduta del 23 settembre 1998 ed approvato con D.P.R. 20 gennaio 1999
ART. 1
(Indennità ai componenti del Consiglio)
  1. L'indennità di carica per il presidente del CNEL di cui all'art.9 della legge 30 dicembre 1986, n.936, è commisurata al trattamento economico complessivo spettante al presidente di uno degli altri organi ausiliari previsti dall'art.100 della Costituzione.
  2. La misura dell'indennità prevista dall'art.9 della legge 30 dicembre 1986, n.936, è determinata annualmente con deliberazione del Consiglio, in sede di approvazione del bilancio di previsione, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, previo parere del Collegio dei Revisori, in misura non superiore al tasso programmato di inflazione e tenendo conto dei sistemi di adeguamento delle indennità previste per i componenti di altri organismi similari.
  3. L'indennità prevista dall'articolo 1, comma 4, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1989, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1992, è estesa ai presidenti dei Comitati.
  4. Le indennità di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte del 15% per ogni mancata presenza alla riunione dell'Assemblea ordinaria, salvo che il consigliere sia in missione per conto del Consiglio o che partecipi ai congressi o assemblee nazionali dell'Organizzazione che lo ha designato per la nomina a componente del CNEL.
ART. 2
(Trattamento di missione ai componenti del Consiglio)
  1. La misura dell'indennità di missione giornaliera, prevista per i componenti del Consiglio non residenti a Roma, è determinata annualmente con deliberazione del Consiglio, in sede di approvazione del bilancio di previsione, su proposta del Comitato di presidenza, previo parere del Collegio dei Revisori, in applicazione dei criteri previsti nell'articolo 1, comma 2.
  2. Lo stesso trattamento economico di cui al comma 1, in sostituzione di ogni altra indennità, è attribuito ai componenti di delegazioni ufficiali nominate dal Presidente del CNEL.
  3. Il medesimo trattamento previsto nei commi 1 e 2 spetta al Presidente ed ai Vice Presidenti.
ART. 3
(Trattamento accessorio per i componenti del Consiglio non residenti a Roma)
  1. Ai Consiglieri residenti fuori Roma spetta il rimborso di tutte le spese di trasporto, anche con mezzo aereo o automobilistico, nonchè il rimborso delle spese di soggiorno, previste dall'articolo 2, comma 1 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1989, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1992, per ogni giornata o frazione di giornata superiore alle otto ore di permanenza fuori della loro residenza e determinate secondo i criteri dell'articolo 1, comma 2.
  2. La documentazione delle spese di viaggio deve avere data corrispondente alla riunione per la quale i consiglieri sono convocati.
  3. In caso di uso di mezzo automobilistico sul territorio nazionale, il Consiglio, senza assunzione di ulteriore responsabilità, rimborsa i pedaggi autostradali, e corrisponde l'indennità automobilistica prevista dall'art.8 della legge 26 luglio 1978, n.417 e successive modificazioni.
  4. Limitatamente al territorio nazionale, ai consiglieri che per ragioni di lavoro e per altri motivi si trovano, in occasione della riunione degli organi consiliari, in località diversa dalla loro abituale residenza, compete il rimborso delle spese di viaggio dalla località di provenienza
ART. 4
(Trattamento per le persone estranee al Consiglio)
  1. Alle persone estranee al Consiglio, che siano formalmente convocate a Roma dal Consiglio medesimo o dalle commissioni o comitati permanenti, spetta unicamente il rimborso delle spese di viaggio con le modalità di cui all'articolo 3 e non anche l'indennità di missione.
  2. Del disposto del comma 1 si tiene conto nella determinazione dei corrispettivi per le attività previste nell'articolo 19, commi terzo e quarto, della legge 30 dicembre 1986, n.936, e dello stesso è fatta espressa menzione nella convenzione e nella deliberazione di conferimento dell'incarico.
ART. 5
(Norme transitorie)
  1. In applicazione dei criteri di cui al precedente articolo 1, comma 2, a decorrere dal 1° gennaio 1998, le indennità previste nel Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1989, e modificato con decreto del presidente della Repubblica 13 marzo 1992, sono aggiornate nella misura del 21 per cento in funzione dell'andamento del costo della vita, come previsto dall'indice ISTAT, dall'epoca dell'ultima determinazione presidenziale relativa al 17,4 per cento per gli anni 1993-1996 e del tasso di inflazione programmata del 4,3 per cento per il biennio 1997-1998, nonché dell'indennità previste per altri organi similari.
Nota

Regolamento concernente le indennità spettanti al Presidente, ai Vice Presidenti ed ai Consiglieri del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro
(D.P.R. 13 marzo 1992)
Art. 1
  1. L'indennità di carica per il Presidente del CNEL di cui all'Art. 9 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è commisurata al trattamento economico complessivo spettante al Presidente di uno degli altri organi ausiliari previsti dall'Art. 100 della Costituzione.
  2. Ai Vice Presidenti spetta una indennità mensile forfettaria di L. 4.700.000.
  3. Ai Consiglieri spetta una indennità mensile forfettaria di L. 2.900.00.
  4. Ai Presidenti delle Commissioni permanenti ed al Presidente del collegio dei revisori spetta una indennità mensile forfettaria di L. 3.500.000.
  5. Le indennità di cui ai commi precedenti sono ridotte di L. 300.000 per ogni mancata presenza alla riunione dell'Assemblea ordinaria, salvo che l'assenza sia dovuta all'assolvimento di missioni per conto del CNEL.
Art. 2
  1. Ai Consiglieri residenti fuori Roma spetta il rimborso di tutte le spese di viaggio, anche con mezzo aereo o automobilistico, nonché delle spese di soggiorno nella misura forfettaria di L. 140.000 per ogni giornata o frazione di giornata superiore alle otto ore di permanenza fuori della loro residenza.
  2. La documentazione delle spese di viaggio deve avere data corrispondente alla riunione per la quale i Consiglieri sono convocati.
  3. Per quanto riguarda l'utilizzo del mezzo automobilistico, che viene fatto dal Consigliere senza responsabilità da parte del CNEL, il rimborso spese, oltre ai pedaggi autostradali, viene effettuato con l'indennità automobilistica prevista dall'Art. 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417, e dall'Art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, e successive modificazioni.
  4. Limitatamente al territorio nazionale, ai Consiglieri che per ragioni di lavoro o per altri motivi si trovano, in occasione della riunione degli organi consiliari, in località diversa dalla loro abituale residenza compete il rimborso spese dalla località di provenienza.
Art. 3
  1. Ai Consiglieri che si recano in missione nel territorio nazionale per conto del Consiglio spetta per ogni giornata o frazione di giornata superiore alle otto ore, oltre al rimborso delle spese di viaggio, un'indennità forfettaria di L. 140.000.
  2. Per i Consiglieri che si recano in missione all'estero, oltre al rimborso delle spese di viaggio, spetta una indennità forfettaria giornaliera di L. 290.000.
  3. Lo stesso trattamento economico di cui ai commi 1 e 2, in sostituzione di ogni altra indennità, è attribuito ai componenti di delegazioni ufficiali nominate del Presidente del CNEL
  4. Il medesimo trattamento previsto dai commi 1 e 2 spetta al Presidente ed ai Vice Presidenti.
  5. Ad esperti formalmente inviati a partecipare alle sedute degli organi consiliari spetta una indennità di presenza giornaliera di L. 100.000. Qualora essi siano residenti fuori Roma si applica il trattamento previsto per i Consiglieri.
Art. 4
  1. Fermo restando quanto previsto dagli Articoli 2 e 3 sul trattamento economico di residenza fuori Roma e su quello di missione in Italia ed all'estero, ai Consiglieri ed alle persone agli stessi fini equiparate è altresì riconosciuta la facoltà di richiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa dell'albergo.
  2. In tal caso il rimborso delle spese di soggiorno è ridotto di un terzo.
Art. 5
  1. Le disposizioni del presente regolamento hanno vigore dal I' gennaio 1992.