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Regolamento degli Organi del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro

Testo approvato dall'Assemblea nella seduta del 20 marzo 2012 e formalmente perfezionato dalla Giunta per il Regolamento in data 4 aprile 2012, a norma dell'Art. 20, 1° comma, della legge 30 dicembre 1986, n. 936

ART. 1

Insediamento del Consiglio

  1. Il Presidente convoca il Consiglio entro 20 giorni dalla pubblicazione dei decreti di nomina dei Consiglieri sulla Gazzetta Ufficiale.
  2. I Consiglieri esercitano i diritti previsti dalla legge e dai regolamenti e sono tenuti ai doveri del loro status dal giorno della prima riunione del Consiglio al giorno precedente la prima riunione della successiva consiliatura.
  3. Nella prima seduta del Consiglio il Presidente istituisce un seggio provvisorio formato da tre Consiglieri da lui nominati per lo svolgimento dell'elezione dei due Vice Presidenti secondo le procedure dell'art. 3, comma 3, e del Segretario dell'Assemblea secondo le procedure dell'art. 3 comma 4.
  4. Nella stessa seduta il Presidente istituisce la Giunta per il Regolamento, comunicando i nomi dei consiglieri che ne fanno parte, tenuto conto delle rappresentanze previste dalla legge.
  5. Il Presidente dà comunicazione dell'avvenuto insediamento del Consiglio al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

ART. 2

Assemblea

  1. L'Assemblea è l'organo che esprime la volontà del Consiglio.L'Assemblea è costituita validamente se sono presenti la metà più uno dei consiglieri in carica e delibera, salvo che non sia diversamente previsto dalla legge o dai regolamenti, con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, non inferiore, comunque, a un terzo dei componenti in carica .
  2. L'Assemblea, oltre ad esercitare le funzioni previste dalla legge e dai regolamenti, approva, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, in apposita sessione, il programma annuale di lavoro e i documenti di bilancio.
  3. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente che, d'intesa con i Vicepresidenti, ne stabilisce l'ordine del giorno, che viene comunicato al Consiglio di Presidenza.
  4. L'Assemblea è altresì convocata su richiesta motivata di un quarto dei Consiglieri in carica. In tal caso l'ordine del giorno è quello indicato nella richiesta di convocazione e la riunione deve essere convocata entro 3 giorni dalla richiesta.
  5. L'ordine del giorno di ciascuna Assemblea è comunicato con avvisi telematici da inviarsi almeno sette giorni prima e, in via eccezionale, almeno tre giorni prima dell'adunanza. Sono da considerare Assemblee ordinarie, da convocarsi almeno una volta al mese, quelle convocate con avvisi inviati almeno sette giorni prima e Assemblee straordinarie quelle convocate almeno tre giorni prima dell'adunanza.
  6. Unitamente all'avviso di convocazione per l'Assemblea ordinaria sono inviati ai Consiglieri tutti i documenti riguardanti l'ordine del giorno. Qualora, su una pronuncia, un Consigliere intenda proporre emendamenti può farlo inviandoli, non oltre il terzo giorno che precede l'Assemblea ordinaria, all'Organismo incaricato di predisporre la pronuncia. L'Organismo si riunisce, congiuntamente ai relatori, in tempo utile per l'esame degli emendamenti pervenuti e per decidere la posizione da assumere di fronte all'Assemblea. La proposta di pronuncia verrà presentata all'Assemblea insieme agli emendamenti pervenuti ed esaminati e con la valutazione, per ciascuno di essi, di accoglibilità o di non accoglibilità. Gli emendamenti dichiarati non accoglibili sono sottoposti, su richiesta dei proponenti, alla valutazione dell'Assemblea.
  7. Nel caso di Assemblea straordinaria, qualora l'invio dei documenti non si renda possibile secondo le procedure ordinarie previste, si provvederà alla distribuzione del materiale connesso all'ordine del giorno almeno un'ora prima dell'inizio dell'Assemblea affinché i consiglieri possano prenderne debita visione.
  8. Prima dell'inizio dell'Assemblea straordinaria, l'Ufficio di Presidenza del CNEL decide le procedure per lo svolgimento del dibattito e delle votazioni, ferma restando la facoltà di presentare emendamenti da parte di ciascun consigliere durante l'Assemblea.
  9. L'Assemblea può deliberare di iscrivere un dato argomento all'ordine del giorno della seduta successiva, su richiesta di almeno un decimo dei consiglieri in carica. Se la richiesta è presentata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri presenti l'argomento è discusso nella medesima seduta.
  10. I lavori della Assemblea sono diretti dal Presidente il quale illustra l'ordine del giorno, concede la facoltà di parola, indice le votazioni e ne proclama i risultati.
  11. Il Consigliere Segretario procede agli accertamenti delle votazioni e annota - nominativamente su richiesta degli interessati - gli eventuali contrari e il numero degli astenuti, sovrintende alla redazione dei processi verbali delle sedute ed in generale ai lavori dell'Assemblea, secondo le direttive del Presidente. Verifica, all'inizio dei lavori dell'Assemblea, sulla base delle firme di presenza dei Consiglieri, l'esistenza del numero legale, comunica al Presidente l'esito, e pone in approvazione il verbale della seduta precedente.
  12. Qualora venisse constatata la mancanza del numero legale, il Presidente, d'intesa con l'Ufficio di presidenza, rinvia la seduta ad altra ora dello stesso giorno o ai giorni successivi.
  13. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Si adotta la votazione per appello nominale su richiesta di un decimo dei Consiglieri in carica. Lo scrutinio segreto è comunque adottato per le questioni personali e per le elezioni delle cariche o a richiesta di almeno un quarto dei consiglieri in carica.
  14. Alle sedute di Assemblea assistono, salvo diverse disposizioni, il Segretario generale e funzionari del CNEL.
  15. Di ogni seduta si redige il processo verbale da cui risultino lo svolgimento, le conclusioni dei lavori e le pronunce approvate, col nome degli intervenuti. Il processo verbale è trasmesso ai Consiglieri con le modalità di cui al comma 6 e viene messo in approvazione nella seduta successiva. Nel caso in cui fossero pervenute richieste di integrazioni, il Consigliere segretario ne dà comunicazione all'Assemblea. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda farvi inserire una rettifica o parlare per fatto personale. Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Consigliere Segretario. Di ogni seduta si redige altresì il resoconto stenografico che può essere messo a disposizione dei consiglieri che lo richiedano.

ART. 3

Presidente, Vice Presidenti e Ufficio di Presidenza

  1. Il Presidente rappresenta il CNEL ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge e dai regolamenti. Promuove, dirige e coordina l'attività del CNEL, d'intesa con il Consiglio di Presidenza.
  2. I Vice Presidenti assistono il Presidente e lo sostituiscono nei casi di assenza o di impedimento anche temporaneo, nonché nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3, della legge. Esercitano, altresì, le funzioni loro delegate dal Presidente. Essi presiedono le Commissioni istruttorie come previsto dalla legge e secondo le attribuzioni deliberate dal Consiglio di Presidenza.
  3. I due Vice Presidenti sono eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. La votazione non si considera valida se due Consiglieri non raggiungono entrambi tale maggioranza in un primo scrutinio ed in un secondo scrutinio, quest'ultimo da tenersi nella stessa seduta. In caso di mancata elezione viene indetta una terza votazione nella quale ciascun Consigliere scrive sulla scheda un solo nome. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti purché, per entrambi, tali voti non siano inferiori ad un terzo dei Consiglieri in carica.
  4. Su proposta del Presidente, l'Assemblea elegge tra i Consiglieri il Segretario dell'Assemblea a maggioranza assoluta dei presenti.
  5. Nel caso di vacanza di un posto di Vice Presidente si procede alla relativa elezione con la procedura prevista dal comma precedente, votando, fin dal primo scrutinio, un solo nome.
  6. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti ed esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti. Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza sono pubblicate sul sito del CNEL, con accesso riservato ai soli Consiglieri.

ART. 4

Consiglio di Presidenza

  1. Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal Presidente del CNEL ed è composto dai Vice Presidenti e da otto Consiglieri, indicati, secondo criteri di rappresentatività, dalle componenti come individuate dall'art. 2 comma 1 della legge 30 dicembre 1986 n. 936 e successive modifiche e integrazioni. Partecipa, con funzioni di segretario, il Consigliere Segretario dell'Assemblea.
  2. Alle riunioni del Consiglio di Presidenza, che si riunisce almeno due volte al mese, partecipa il Presidente del Collegio dei revisori e, in caso di discussione su bilancio preventivo, variazioni di bilancio, relazione di cui all'art. 5, comma 2, lettera a) e bilancio consuntivo, tutti i componenti del Collegio dei revisori.
  3. Il Consiglio di Presidenza è eletto dall'Assemblea, a scrutinio segreto, con il voto favorevole di tre quarti dei componenti presenti, sulla base di una lista sottoscritta da almeno il 51% dei componenti aventi diritto. L'Assemblea può delegare, a maggioranza assoluta dei componenti, la nomina del Consiglio di Presidenza all'Ufficio di Presidenza, che vi provvede nella sua prima riunione utile.
  4. Il Consiglio di Presidenza ha compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività delle Commissioni e degli altri Organismi costituiti per l'attuazione dei compiti attribuiti al CNEL dalla legge 30 dicembre 1986, n. 936 e successive modificazioni e integrazioni, da leggi specifiche e da accordi con altre Istituzioni.
  5. Il Consiglio di Presidenza, sentiti in apposita seduta anche i Coordinatori delle Commissioni di cui all'art. 14 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, predispone una proposta di programma annuale di attività del Consiglio, anche ai fini della predisposizione del bilancio preventivo. Fornisce all'Ufficio di Presidenza gli indirizzi necessari alla predisposizione del documento di bilancio. Il Presidente del CNEL, d'intesa con i Vicepresidenti, su conforme parere del Consiglio di Presidenza e valutato il parere del Collegio dei Revisori, presenta lo schema di bilancio preventivo all'Assemblea per la sua approvazione.
  6. L'Ufficio di Presidenza, su conforme parere del Consiglio di Presidenza può chiedere la rimodulazione delle spese in relazione alla verifica trimestrale effettuata dal Collegio dei revisori. Il Presidente del CNEL, d'intesa con i Vicepresidenti, su conforme parere del Consiglio di Presidenza, fornisce indirizzi per le attività amministrative finalizzate all'attuazione del programma.
  7. L'Ufficio di Presidenza, su conforme parere del Consiglio di Presidenza, valutato il parere del Collegio dei revisori, presenta all'Assemblea il rendiconto consuntivo per la sua approvazione.
  8. In caso di vacanza di uno o più posti nel Consiglio di Presidenza per le nomine suppletive si applica la procedura prevista al comma 3.

Art. 5

Delibera d'Assemblea del 28 febbraio 2013
  • L'art. 5 del Regolamento degli Organi del CNEL approvato dall'Assemblea del 20 marzo 2012 e formalmente perfezionato dalla Giunta per il regolamento del 4 aprile 2012 è abrogato ed è sostituito come segue:

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti del CNEL è costituito da tre componenti di cui uno nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tra i dirigenti dei propri ruoli e due nominati dall'Assemblea del CNEL, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, tra i soggetti aventi i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, residenti a Roma. Il Collegio, nella sua prima riunione, elegge nel suo seno il Presidente. Il Collegio è nominato per la durata della consiliatura.
2. Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni previste dall'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, in quanto applicabili al CNEL, riferendone ai competenti organi del Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché alla Presidenza del CNEL e all'Assemblea.
3. Il compenso da corrispondere al Presidente ed ai componenti del Collegio è stabilito con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

ART. 6

Commissioni e altri Organismi

  1. Il Presidente del CNEL, sentiti i Vicepresidenti e il Segretario generale, previo parere del Consiglio di Presidenza, e in relazione al programma di attività, stabilisce il numero, non superiore a quattro, e le attribuzioni delle Commissioni istruttorie di cui all'art. 14 della legge 30 dicembre 1986, n. 936 e successive modificazioni e integrazioni. Definisce altresì la composizione della Commissione dell'Informazione, prevista dall'art. 16 della legge, e degli altri Organismi istituiti per legge, secondo le procedure di cui al successivo comma 2.
  2. Le Commissioni sono costituite da un numero di consiglieri non superiore a quindici. La composizione delle Commissioni è definita dall'Ufficio di Presidenza in base ai criteri di rappresentatività delle componenti come individuate dall'art. 2 comma 1 della legge 30 dicembre 1986 n. 936 e successive modificazioni e integrazioni. La composizione delle Commissioni e degli altri Organismi è formalizzata con determinazione del Presidente del CNEL, che ne informa l'Assemblea.
  3. Il Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza e previo parere vincolante del Consiglio di Presidenza, può istituire, nell'ambito delle Commissioni, Organismi (Osservatori, Consulte etc.) in coerenza con le finalità istituzionali e in relazione al programma di attività. La composizione, le modalità di funzionamento e l'assegnazione alle Commissioni istruttorie degli Organismi istituiti da convenzioni con Enti e Istituzioni pubbliche che prevedano o meno la partecipazione di soggetti esterni al CNEL sono definite, su parere conforme del Consiglio di Presidenza, con determinazione del Presidente che ne informa l'Assemblea.
  4. I Presidenti delle Commissioni, sentiti i componenti della Commissione stessa, provvedono alla designazione di un consigliere coordinatore che coadiuva stabilmente il Presidente della Commissione, agisce su sua delega e lo sostituisce in caso di assenza e impedimento. Il Presidente del CNEL informa l'Assemblea dell'avvenuta designazione, comunicando i nomi dei Coordinatori. I Presidenti di Commissione, sentiti i rispettivi Coordinatori, possono organizzare l'attività in gruppi di lavoro coordinati da un relatore. Il Presidente, il coordinatore e i relatori insieme garantiscono il coordinamento della Commissione.
  5. Fermi restando i casi di rappresentanza su delega diretta del Presidente, i Presidenti delle Commissioni e degli altri Organismi definiscono, previa delibera della Commissione o dell'Organismo, la composizione delle delegazioni per le missioni in Italia o all'estero, necessarie per lo svolgimento delle attività delle Commissioni. Le missioni sono autorizzate con determinazione del Presidente,
  6. Le Commissioni e gli altri Organismi istruiscono le questioni ad esse assegnate dal Presidente del CNEL, su conforme parere del Consiglio di Presidenza, in relazione al programma di attività approvato dalla Assemblea e alle priorità da essa individuate, e ne riferiscono alla stessa.
  7. La Commissione dell'Informazione, di cui all'art. 14 della legge 936/1986, provvede alla elezione dei due Vice Presidenti a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
  8. Ogni consigliere, quando sia interessato a questioni deferite ad una Commissione diversa da quella di appartenenza, può assistere alle sedute.
  9. La partecipazione ai lavori di una Commissione diversa da quella di appartenenza non ha effetti economici.
  10. Il Consigliere, membro di una Commissione o di altro Organismo, impedito temporaneamente di partecipare ai lavori, può delegare, ad ogni effetto, altro Consigliere, previa comunicazione scritta al rispettivo Presidente o Coordinatore. In caso di temporaneo impedimento di un consigliere, è consentita la partecipazione attraverso modalità telematiche.
  11. Nelle riunioni delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro i Consiglieri possono essere assistiti da tecnici di una organizzazione rappresentata al CNEL senza oneri per il CNEL.
  12. Allo svolgimento delle sedute delle Commissioni si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali previste per l'Assemblea, ivi comprese quelle relative ai processi verbali.

ART. 7

Regolamenti e Giunta per il Regolamento

  1. Il Consiglio adotta i propri regolamenti con la maggioranza assoluta dei componenti in carica. La stessa maggioranza è richiesta per ogni loro modifica.
  2. La Giunta per il Regolamento è presieduta dal Presidente del CNEL, ed è composta da 10 Consiglieri, indicati dalle componenti cui all'art. 2 della legge 936 del 1986 e successive modificazioni e integrazioni. La composizione della Giunta è definita con determinazione del Presidente che ne informa l'Assemblea. Il Presidente può delegare le proprie funzioni di Presidente della Giunta per il Regolamento ad uno dei suoi componenti.
  3. La Giunta per il Regolamento esamina preliminarmente, entro dieci giorni dalla relativa proposta, ogni questione relativa alla materia regolamentare e ne riferisce alla prima Assemblea utile e comunque non oltre trenta giorni dalla proposta.
  4. Ciascun consigliere può presentare proposte di modifica ai regolamenti che sono rimesse all'esame della Giunta.
  5. Nel caso in cui i Regolamenti, adottati con le modalità di cui ai commi precedenti, concernano materie contemplate dagli Articoli 9, 15 e dal comma 2 dell'articolo 20 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, i medesimi sono tempestivamente inviati, con una relazione illustrativa, dal Presidente del CNEL al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'approvazione prevista dall'articolo 20 della stessa legge.
  6. I Regolamenti e le loro modificazioni sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel sito del CNEL.

ART. 8

Programma ed attività

A. Programma

  1. Il programma annuale di attività è predisposto dal Consiglio di Presidenza, secondo quanto disposto dall'art. 4 comma 4. Il Presidente sottopone il programma all'approvazione dell'Assemblea.
  2. Le Commissioni possono proporre che un determinato argomento sia inserito nel programma, specificando il tipo di pronuncia o di iniziativa che ritengano doversi adottare.
  3. Il programma comprende: - le attività connesse all'esercizio delle attribuzioni previste dagli articoli 10 e 10 bis della legge, nonché da convenzioni con altri Enti e Istituzioni; - le attività consultive e di iniziativa di cui agli articoli 11 e 12 della legge 936/86; - le attività della Commissione dell'Informazione previste dall'art. 16 e le altre attività previste dall'art. 17 della legge.

B. Pareri

  1. Le richieste di parere, di cui all'art. 11 della legge 936/1986 sono assegnate dal Presidente, su conforme parere del Consiglio di Presidenza, ad una Commissione, ad altro Organismo o direttamente all'Assemblea.
  2. Qualora sia fissato un termine dall'organo che ha fatto la richiesta, il Presidente del CNEL può chiedere, se necessario, che venga concessa una proroga entro la quale assicura che sia emesso il parere.

C. Iniziativa legislativa

  1. L'iniziativa legislativa di cui al punto i) dell'articolo 10 della legge n. 936/1986 può essere esercitata mediante la presentazione al Presidente del CNEL, da parte di una Commissione o di altro Organismo del CNEL, della proposta di uno schema di disegno di legge formulato in articoli, accompagnato da una apposita relazione illustrativa.
  2. Il Presidente sottopone lo schema alla prima seduta della Assemblea che ne delibera la presa in considerazione con il voto favorevole di almeno un terzo dei Consiglieri in carica.
  3. Dopo la presa in considerazione da parte della Assemblea, il Presidente deferisce l'esame della proposta alla Commissione competente per materia o ad apposito Organismo che procede all'elaborazione del testo da sottoporre all'esame definitivo della Assemblea, che delibera a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. Le eventuali posizioni discordanti dovranno essere riportate nella relazione illustrativa.
  4. In assenza del voto favorevole di cui al comma precedente, l'Assemblea a maggioranza dei presenti può deliberare che lo schema di disegno di legge venga presentato al Governo e alle Camere in forma di osservazioni e proposte ai sensi dell'Art. 12 della legge 936/1986.
  5. I disegni di legge di iniziativa del CNEL sono trasmessi dal suo Presidente al Presidente del Consiglio dei Ministri per la successiva presentazione alle Camere. Della trasmissione vengono informati i Presidenti delle Camere.

D. Osservazioni e Proposte

  1. Per la presa in considerazione di iniziative, di osservazioni e proposte di cui all'articolo 10, lettera g), della legge citata, si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo. Per la presa in considerazione si procede ad una discussione preliminare in Assemblea sulla base di una relazione predisposta dalla Commissione, dall'Organismo o dal Gruppo di lavoro competente. Per i documenti la cui predisposizione è prevista per legge non è necessaria la presa in considerazione, e il Presidente ne affida l'istruttoria direttamente alla/e Commissione/i competente/i.

E. Altre iniziative

  1. Ove, per lo svolgimento delle attività consiliari, su indicazione delle Commissioni, dei Gruppi di lavoro o della Assemblea, occorra conoscere dati ed ottenere informazioni da Amministrazioni dello Stato e da Enti pubblici, il Presidente del CNEL ne fa richiesta tramite i rispettivi Ministri e Presidenti. Possono altresì essere richiesti dati ed informazioni ad organizzazioni economiche, sociali e sindacali.

F. Archivio delle nomine

  1. La Commissione dell'Informazione procede, secondo quanto previsto all'articolo 16, comma 2, lettera f. della legge 30 dicembre 1986. n. 936, alla formazione e all'aggiornamento di un archivio degli organismi pubblici nei quali la legge prevede la rappresentanza delle categorie produttive al fine della pubblicazione annuale a cura del CNEL secondo le modalità di cui ai successivi commi.
  2. La Commissione dell'Informazione procede alla individuazione delle organizzazioni delle categorie produttive rappresentate negli organismi pubblici, informandone l'Assemblea.
  3. La Commissione invita le organizzazioni così individuate a trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno l'elenco degli organismi pubblici nei quali ha proposto o designato propri rappresentanti con l'indicazione dei relativi nominativi ed a comunicare le eventuali variazioni in corso di anno.
  4. I dati così raccolti vengono archiviati presso il CNEL secondo le direttive della Commissione dell'Informazione con riferimento agli organismi pubblici (col relativo ambito territoriale), alle categorie produttive, alle organizzazioni rappresentate e ai singoli nominativi e quindi memorizzati su supporto informatico.
  5. La Commissione può procedere alla verifica e alla integrazione dei dati trasmessi, chiedendo direttamente informazioni ai singoli organismi pubblici.
  6. I dati raccolti nell'Archivio vengono pubblicati annualmente e possono comunque essere richiesti da chi vi abbia interesse.

ART. 9

Pubblicità degli atti e delle sedute

  1. Le sedute della Assemblea sono pubbliche. Su proposta del Presidente del CNEL o su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica, l'Assemblea può deliberare di adunarsi in seduta riservata.
  2. Le forme e le modalità di pubblicità degli atti del CNEL sono stabilite dall'Ufficio di Presidenza, sulla base di indirizzi formulati dal Consiglio di Presidenza, utilizzando anche le moderne forme di comunicazione telematica.

ART. 10

Segretariato Generale

  1. Il Segretario Generale è preposto ai servizi del CNEL ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dai regolamenti e dalle direttive deliberate dall'Ufficio di Presidenza, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio di Presidenza.
  2. Gli uffici e i servizi del Consiglio sono costituiti con determinazione del Presidente, su proposta del Segretario Generale e sulla base delle direttive impartite dall'Ufficio di Presidenza sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio di Presidenza. Gli Uffici ed i servizi collaborano con gli Organi del Consiglio mettendo a disposizione le loro competenze per l'attuazione del programma.
  3. Il Presidente sovraintende all'attività del Segretariato Generale e impartisce le direttive e le istruzioni, deliberate dall'Ufficio di Presidenza, perché essa si svolga in conformità ai compiti del CNEL, comunicandole al Consiglio di Presidenza.