A seguito della entrata in vigore del decreto-legge del 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 i compensi dei componenti degli organi di indirizzo politico e dei Consiglieri sono determinati ai sensi del Regolamento concernente i costi di funzionamento degli organi istituzionali del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (C.N.E.L.) - Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.153 del 2 luglio 2024.
ARCHIVIO
Ottobre 2023
A seguito dell’entrata in vigore del legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge di stabilità 2015, pubblicata nella GU n.300 del 29-12-2014 - Suppl. Ordinario n. 99) che, al comma 289, ha disposto che “l'espletamento di ogni funzione connessa alla carica di presidente o consigliere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), nonché di qualsiasi attività istruttoria finalizzata alle deliberazioni del Consiglio, non può comportare oneri a carico della finanza pubblica ad alcun titolo”. Successivamente con la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, pubblicata nella GU n. 302 del 29-12-2017 – Suppl. Ordinario n. 62) si è disposto:
articolo 1
comma 705. Nei limiti dell'assegnazione stabilita per le spese di funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono corrisposti i rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno, effettivamente sostenute e documentate, al presidente e ai consiglieri del CNEL.
comma 706. Con il regolamento ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono disciplinatile misure e i limiti concernenti i rimborsi di cui al comma 705.
comma 707. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 289 è abrogato;
b) al comma 290, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
"Art. 8-bis (Indennita' e rimborso delle spese dei consiglieri del CNEL). - 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 disciplina le indennità spettanti agli esperti di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, e il rimborso delle spese spettanti al presidente, ai vice presidenti e ai consiglieri" ».
comma 708. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 706 e 707 si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei limiti dei trasferimenti annualmente assegnati al CNEL e iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
Il regolamento di cui all’articolo 8 bis citato, non è stato ancora emanato.
Il Presidente e i Consiglieri del CNEL non percepiscono, alla data attuale, né indennità né compensi di alcun genere per la carica che ricoprono.
Ai sensi dell'art. 14, lettera c) del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sono pubblicate di seguito le indennità annue lorde corrisposte ai componenti degli organi di indirizzo politico e dei Consiglieri del CNEL precedenti alla novella legislativa.
Segue l’archivio compensi