Ottobre 2023
A seguito dell’entrata in vigore del legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge di stabilità 2015, pubblicata nella GU n.300 del 29-12-2014 - Suppl. Ordinario n. 99) che, al comma 289, ha disposto che “l'espletamento di ogni funzione connessa alla carica di presidente o consigliere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), nonché di qualsiasi attività istruttoria finalizzata alle deliberazioni del Consiglio, non può comportare oneri a carico della finanza pubblica ad alcun titolo”. Successivamente con la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, pubblicata nella GU n. 302 del 29-12-2017 – Suppl. Ordinario n. 62) si è disposto:
articolo 1
comma 705. Nei limiti dell'assegnazione stabilita per le spese di funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono corrisposti i rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno, effettivamente sostenute e documentate, al presidente e ai consiglieri del CNEL.
comma 706. Con il regolamento ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono disciplinatile misure e i limiti concernenti i rimborsi di cui al comma 705.
comma 707. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 289 è abrogato;
b) al comma 290, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
"Art. 8-bis (Indennita' e rimborso delle spese dei consiglieri del CNEL). - 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 disciplina le indennità spettanti agli esperti di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, e il rimborso delle spese spettanti al presidente, ai vice presidenti e ai consiglieri" ».
comma 708. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 706 e 707 si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei limiti dei trasferimenti annualmente assegnati al CNEL e iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
Il regolamento di cui all’articolo 8 bis citato, non è stato ancora emanato.
Il Presidente e i Consiglieri del CNEL non percepiscono, alla data attuale, né indennità né compensi di alcun genere per la carica che ricoprono.
Data di aggiornamento: 02/04/2025