Fatturazione elettronica PA - Codici Univoci Ufficio del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro validi dal 31/03/2015
Con la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (cosiddetta legge finanziaria del 2008) ed il relativo Regolamento attuativo, emanato con D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 è stato, rispettivamente, introdotto e reso operativo l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione.
Il decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ha successivamente fissato nel 31 marzo 2015 la data a partire dalla quale tutte le Pubbliche Amministrazioni, per le quali l'obbligo non sia decorso dal 6 giugno 2014, potranno accettare solo fatture trasmesse in modalità elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato D.M. n. 55/2013.
Per le finalità sopra indicate, questa Amministrazione ha provveduto ad accreditare i propri uffici sul Portale dedicato all'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA - www.indicepa.gov.it ) e sta procedendo ad abilitare, per gli uffici destinatari di fatture elettroniche identificati dal relativo Codice Univoco Ufficio, il servizio di fatturazione elettronica in vista della scadenza del 31/03/2015.
Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e il presupposto indispensabile per consentire il corretto recapito della fattura da parte del Sistema di Interscambio nazionale gestito dall'Agenzia delle Entrate.
Nel seguente prospetto si riportano gli Uffici del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro deputati alla ricezione delle fatture elettroniche e il relativo Codice Univoco Ufficio:
UFFICIO/DIPARTIMENTO
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CODICE IPA per la fatturazione elettronica
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Ufficio per gli Affari Generali
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1G6AQ7
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Ufficio per la Gestione delle Risorse Umane e per i Servizi Informatici e Telematici
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FL3OJ2
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Con l'occasione si ricorda che con il citato decreto legge n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano:
· il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al presente decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
· il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
I predetti codici CIG e CUP, al pari del "Codice Univoco Ufficio", devono pertanto essere inseriti nelle fatture elettroniche al fine di poter consentire agli Uffici destinatari di poter procedere al conseguente pagamento.
Data di aggiornamento: 06/10/2020
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